Art. 62 · Rendiconto finanziario
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. V

Art. 62

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Rendiconto finanziario

In vigore dal 29 ott 1976
Il rendiconto finanziario espone, in corrispondenza delle voci del bilancio di previsione, le entrate e spese delle gestioni. Nel rendiconto sono indicati in particolare: per la competenza: a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive; b) le entrate accertate e le spese impegnate; c) le somme riscosse e pagate; d) le somme da riscuotere e da pagare; e) le differenze in più o in meno tra accertamenti ed impegni e le correlative previsioni definitive; per i residui: a) la consistenza dei residui all'inizio dell'anno finanziario; b) le variazioni in più o in meno intervenute a seguito degli accertamenti; c) le somme riscosse e pagate; d) le somme da riscuotere e da pagare. Nel rendiconto sono anche dimostrati: a) gli incassi ed i pagamenti fatti nell'anno complessivamente in conto competenze ed in conto residui nonché l'avanzo ed il disavanzo di cassa finali; b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla chiusura dell'anno finanziario; c) l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione. Al conto consuntivo è allegato un elenco analitico delle somme rimaste da riscuotere e da pagare con l'indicazione per ciascuna somma del creditore o debitore, dell'oggetto della entrata e della spesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-62