Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. V
Art. 67
Riduzione ed eliminazione dei residui attivi
In vigore dal 29 ott 1976
I residui attivi possono essere ridotti ed eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione.
Le variazioni per eliminazione o riduzione devono formare oggetto distintamente per capitoli di apposito elenco da allegare con le deliberazioni del consiglio di amministrazione al conto consuntivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-67