Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. V

Art. 67

Riduzione ed eliminazione dei residui attivi

In vigore dal 29 ott 1976
I residui attivi possono essere ridotti ed eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione. Le variazioni per eliminazione o riduzione devono formare oggetto distintamente per capitoli di apposito elenco da allegare con le deliberazioni del consiglio di amministrazione al conto consuntivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-67

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