Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. V

Art. 68

Conservazione dei residui passivi

In vigore dal 29 ott 1976
I residui passivi sono conservati non oltre il secondo anno finanziario successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa. Essi tuttavia possono essere mantenuti in bilancio: a) quando derivano da somme corrisposte da amministrazioni, enti o privati per particolari studi, ricerche od attività e non sono state erogate in tutto o in parte alla fine dell'esercizio; b) quando il mantenimento di essi trovi giustificazione in controversie giudiziali od extra giudiziali non ancora definite. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste MARCORA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-68

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