Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. V
Art. 68
Conservazione dei residui passivi
In vigore dal 29 ott 1976
I residui passivi sono conservati non oltre il secondo anno finanziario successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa.
Essi tuttavia possono essere mantenuti in bilancio:
a) quando derivano da somme corrisposte da amministrazioni, enti o privati per particolari studi, ricerche od attività e non sono state erogate in tutto o in parte alla fine dell'esercizio;
b) quando il mantenimento di essi trovi giustificazione in controversie giudiziali od extra giudiziali non ancora definite.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-68