Art. 1
In vigore dal 29 ott 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, che, in attuazione all'apposita delega contenuta nell' della legge 27 ottobre 1966, n. 910, detta norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;
Visto, in particolare, il secondo comma dell' del predetto decreto presidenziale, il quale prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione che disciplini l'amministrazione e la contabilità degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria istituiti ai sensi dell' del decreto medesimo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Decreta:
È approvato il regolamento di esecuzione che disciplina l'amministrazione e la contabilità degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, in attuazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, annesso al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1975
LEONE
MORO - MARCORA - REALE - ANDREOTTI - COLOMBO - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 46
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rd-1