Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Capo II›Sez. I
Art. 15
15 / 68Titoli e valori
In vigore dal 29 ott 1976
I titoli e gli altri valori si iscrivono in inventario al prezzo di acquisto o in base a stima.
I titoli del debito pubblico e gli altri titoli a reddito fisso pubblici o privati si iscrivono al loro valore nominale con la indicazione della scadenza e del reddito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-15