Art. 8

In vigore dal 9 lug 1975
Per lo svolgimento di ogni tema scritto sono assegnate otto ore, decorse le quali i candidati debbono consegnare gli elaborati alla commissione, anche se non completati. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice. Non è permesso neppure tenere appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie, nè carta da scrivere, dovendo gli elaborati, a pena di nullità, essere svolti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. I concorrenti possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione, o preventivamente autorizzati, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano espressamente consentite dal bando di concorso o da deliberazione motivata della commissione esaminatrice. Il concorrente che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, o che comunque copi o abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei rispettivi membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-27;275#art-8

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