Art. 3

In vigore dal 9 lug 1975
I concorsi per passaggi di carriera, di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono banditi con decreto del Presidente della Corte, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il decreto deve indicare: a) il numero dei posti da conferire; b) i requisiti prescritti per l'ammissione; c) il programma d'esame; d) il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche; e) ogni altra statuizione o notizia ritenuta utile dall'amministrazione.
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