Art. 4
In vigore dal 9 lug 1975
Le domande di partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti , rivolte al Presidente della Corte, devono essere presentate o spedite al Segretariato generale della Corte stessa nei termini indicati nell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e contenere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso.
Per l'autenticazione delle firme, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, si osservano le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.
L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente della Corte, da comunicarsi nei modi di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-27;275#art-4