Art. 5
In vigore dal 9 lug 1975
Il numero e il tipo delle prove di esame per i concorsi di ammissione alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, nonché per quelli di passaggio dalla carriera di concetto a quella direttiva, dalla carriera esecutiva a quella di concetto e dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva, sono determinati dagli del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
I programmi degli esami sono stabiliti con decreto del Presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-27;275#art-5