Art. 10

In vigore dal 9 lug 1975
Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli elaborati, è redatto giornalmente processo verbale, che è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. I comitati di vigilanza debbono del pari redigere giornalmente processo verbale delle operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario, e trasmetterlo alla commissione esaminatrice col piego previsto dall'ultimo comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-27;275#art-10

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