Art. 12

In vigore dal 9 lug 1975
Le particolari categorie di titoli da valutare per i concorsi di ammissione alla carriera ausiliaria sono le seguenti: Servizi: a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva; b) servizi comunque prestati presso enti pubblici; c) servizi comunque prestati presso privati; Titoli di cultura: d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto; f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto; g) idoneità in concorsi statali per esami; h) diploma di dattilografia; Specializzazioni e qualificazioni: i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonché documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva; l) patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli. Per i candidati che concorrono per i posti di addetto al servizio degli automezzi potrà essere valutata soltanto la patente di guida di tipo superiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso; m) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze che la commissione di concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere. Tutti i titoli di cui sopra dovranno essere comprovati da idonea documentazione, in originale o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-27;275#art-12

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