Art. 13

In vigore dal 9 lug 1975
La commissione, ultimati i propri lavori, trasmette la graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso con le rispettive votazioni, accompagnata da una relazione sulle operazioni compiute e dagli atti, al Presidente della Corte. Questi riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva con suo decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio, a seconda che trattasi di concorsi di ammissione o di passaggio di carriera, la graduatoria generale di merito, nonché quelle dei vincitori e degli idonei con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito. Nel termine di dieci giorni da detta pubblicazione è ammesso, per le sole questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi come sopra.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-27;275#art-13

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