Art. 9
In vigore dal 9 lug 1975
Al concorrente, oltre alla carta da scrivere indicata al terzo comma del precedente , sono consegnati in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una grande ed una piccola, e un cartoncino bianco.
Ultimato l'elaborato, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, lo inserisce entro la busta grande unitamente alla busta piccola, debitamente chiusa, nella quale deve avere in precedenza collocato il cartoncino bianco con indicato il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita; dopo di che, chiusa la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione o del comitato di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura, la propria firma con l'indicazione della data della consegna.
Al termine di ciascuna prova tutte le buste vengono raccolte in pieghi che, suggellati in presenza del presidente, sono firmati da lui, da uno almeno degli altri membri della commissione o del comitato di vigilanza e dal segretario.
I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice, quando essa deve procedere alla valutazione degli elaborati di ciascuna prova d'esame.
Le buste contenenti le generalità dei candidati debbono essere aperte dopo che tutti i temi siano stati esaminati e giudicati.
Quando gli esami scritti abbiano luogo in più sedi, i lavori vengono spediti giornalmente alla commissione esaminatrice dai singoli comitati di vigilanza, in piego raccomandato, per tramite del capo dell'ufficio periferico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-27;275#art-9