Art. 16
In vigore dal 9 lug 1975
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 febbraio 1975
LEONE
MORO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 98
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-27;275#art-16