Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 9 lug 1975
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1975 LEONE MORO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1975 Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 98
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