Art. 7

In vigore dal 20 nov 1975
È costituito presso l'istituto tecnico di cui all' un comitato scientifico-didattico del quale fanno parte: un professore universitario ordinario, designato dalla Società umanitaria, con funzioni di presidente; un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione; due esperti designati dal Ministero della pubblica istruzione fra il personale direttivo e docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria; due esperti designati dalla Società umanitaria; un esperto designato dalla regione; il preside; un rappresentante del corpo docente eletto dal collegio dei professori; un rappresentante delle famiglie; un rappresentante degli alunni avente età non inferiore a 16 anni. I membri del comitato scientifico-didattico durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti dei docenti, delle famiglie e degli alunni che verranno eletti annualmente. L'elezione dei rappresentanti delle famiglie e degli alunni è valida solo se abbia partecipato ad essa almeno la metà degli aventi titolo; nel caso che non sia raggiunto tale quorum i rappresentanti stessi sono cooptati dagli altri componenti il comitato. Tutti i componenti il comitato sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. Il comitato scientifico-didattico ha compiti di studio dei problemi pedagogico-didattici inerenti all'istituto, di orientamento dell'azione didattica e di verifica della stessa; il comitato, avvalendosi della collaborazione degli altri organi dell'istituto e di gruppi di lavoro, propone annualmente al consiglio di amministrazione il programma di attività della scuola, le particolari modalità di attuazione di esso anche in relazione alle esigenze di reclutamento e dell'aggiornamento del personale insegnante. Il presidente del comitato riferisce semestralmente al Ministero sulla attività svolta e su quella prevista.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;935#art-7

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