Art. 7
In vigore dal 20 nov 1975
È costituito presso l'istituto tecnico di cui all' un comitato scientifico-didattico del quale fanno parte:
un professore universitario ordinario, designato dalla Società umanitaria, con funzioni di presidente;
un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione;
due esperti designati dal Ministero della pubblica istruzione fra il personale direttivo e docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria;
due esperti designati dalla Società umanitaria;
un esperto designato dalla regione;
il preside;
un rappresentante del corpo docente eletto dal collegio dei professori;
un rappresentante delle famiglie;
un rappresentante degli alunni avente età non inferiore a 16 anni.
I membri del comitato scientifico-didattico durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti dei docenti, delle famiglie e degli alunni che verranno eletti annualmente.
L'elezione dei rappresentanti delle famiglie e degli alunni è valida solo se abbia partecipato ad essa almeno la metà degli aventi titolo; nel caso che non sia raggiunto tale quorum i rappresentanti stessi sono cooptati dagli altri componenti il comitato.
Tutti i componenti il comitato sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.
Il comitato scientifico-didattico ha compiti di studio dei problemi pedagogico-didattici inerenti all'istituto, di orientamento dell'azione didattica e di verifica della stessa; il comitato, avvalendosi della collaborazione degli altri organi dell'istituto e di gruppi di lavoro, propone annualmente al consiglio di amministrazione il programma di attività della scuola, le particolari modalità di attuazione di esso anche in relazione alle esigenze di reclutamento e dell'aggiornamento del personale insegnante.
Il presidente del comitato riferisce semestralmente al Ministero sulla attività svolta e su quella prevista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;935#art-7