Art. 9

In vigore dal 20 nov 1975
I titoli di studio che si conseguono al termine di ciascuno degli anni scolastici intermedi nell'istituto di cui al precedente sono validi ai fini dell'ammissione alla classe successiva degli altri tipi di istituti secondari di istruzione tecnica e professionale, salvo esame di integrazione per gli insegnamenti che non risultano compresi nel piano di studi seguito e che comunque non risultino ad essi affini o equivalenti. Per la preparazione a tale esame l'istituto presta la propria collaborazione. Il comitato scientifico-didattico di cui al precedente decide circa le prove che devono essere sostenute da parte di aspiranti alla iscrizione a classi successive alla prima provenienti da altri istituti secondari nonché di coloro i quali, dopo aver interrotto gli studi presso l'istituto, intendano proseguirli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;935#art-9

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