Art. 11
In vigore dal 20 nov 1975
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:
1) con un contributo annuo a carico del Ministero della pubblica istruzione nella misura stabilita nell'allegata tabella B;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati;
3) con lasciti e donazioni di enti e privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;935#art-11