Art. 11

In vigore dal 20 nov 1975
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo annuo a carico del Ministero della pubblica istruzione nella misura stabilita nell'allegata tabella B; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati; 3) con lasciti e donazioni di enti e privati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;935#art-11

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