Art. 8

In vigore dal 20 nov 1975
Al reclutamento del personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo dell'istituto si provvede a norma delle vigenti disposizioni. All'assunzione del personale insegnante non di ruolo provvede il consiglio di amministrazione ai sensi dell' della legge 15 febbraio 1963, n. 354, su proposta del comitato scientifico-didattico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;935#art-8

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