Art. 3
In vigore dal 20 nov 1975
L'istituto tecnico di cui all' comprende insegnamenti comuni obbligatori, insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi; vi si svolge inoltre ogni altra attività utile ai fini propri dell'istituto medesimo; potranno essere altresì istituiti appositi servizi di orientamento scolastico e professionale.
Gli insegnamenti opzionali e facoltativi sono intesi a realizzare itinerari formativi che si incentrano principalmente sullo sviluppo delle attitudini, degli interessi e delle conoscenze di base relativi alla comunicazione linguistica e a quella visiva, alle arti grafiche, all'informatica, all'elettronica ed all'elettromeccanica.
Nelle classi prima e seconda dell'istituto gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti: religione, espressione e comunicazione linguistica e letteraria; discipline storico-economiche e scienze sociali: scienze della terra; matematica e logica; scienze sperimentali e tecnologie fisico-chimiche; espressioni grafiche e visive; lingua inglese; educazione fisica. Nelle classi medesime sono insegnamenti opzionali: ecologia sperimentale e attività agricole; elementi di informatica; laboratorio di scienze; tipo composizione; laboratorio di meccanica ed elettrotecnica; dattilografia e tecniche di duplicazione grafica.
Gli orari e i programmi sono stabiliti, a norma delle disposizioni vigenti, su proposta del comitato di cui al successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;935#art-3