Art. 2

In vigore dal 20 nov 1975
Nell'istituto di cui al precedente vengono svolti corsi di durata quinquennale. Il funzionamento di detti corsi è limitato al primo biennio. Sulla base dei risultati della sperimentazione e delle indicazioni del comitato scientifico-didattico di cui al successivo , sarà autorizzato il funzionamento degli anni di corso successivi al secondo, con decreto presidenziale mediante il quale dovranno anche essere stabiliti le materie di insegnamento, i posti di organico e il contributo statale. Con lo stesso decreto saranno previsti sbocchi laterali, a partire dal secondo, terzo e quarto anno, per coloro che aspirano a titoli di specifico carattere professionale, da acquisirsi mediante la frequenza di appositi corsi, che avranno durata varia in funzione della natura delle professioni e che saranno organizzati d'intesa con l'ente regione e con altri enti di diritto pubblico idonei allo scopo. Per l'ammissione all'istituto tecnico sopra indicato è richiesto il possesso del titolo di licenza di scuola media.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;935#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo