Art. 1

In vigore dal 20 nov 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Vista la deliberazione in data 15 maggio 1973, con la quale la Società umanitaria di Milano assume a proprio carico, in sostituzione dell'amministrazione provinciale di Milano, gli obblighi previsti dall'art. 144, lettera e), n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per il funzionamento, presso - la società stessa, di un istituto tecnico statale ad ordinamento speciale; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento del menzionato istituto tecnico statale ad ordinamento speciale, già in atto dal 1° ottobre 1971; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito, nella sede di Milano, un istituto tecnico avente finalità e ordinamenti speciali. L'istituto ha il fine di promuovere, nella prospettiva di una formazione umana e culturale piena e unitaria, la preparazione intellettuale e pratica dei giovani che aspirano all'esercizio di professioni o di funzioni tecniche nei diversi settori dell'economia e di offrire nel contempo le basi culturali per l'accesso alle facoltà universitarie. Tale finalità dovrà essere conseguita mediante la reciproca integrazione e il reciproco apporto di insegnamenti storico-linguistici, scientifici, tecnologici e tecnico-applicativi.
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