Art. 4

In vigore dal 20 nov 1975
Al termine del corso quinquennale si consegue, in relazione agli insegnamenti frequentati e previo superamento dell'apposito esame, il titolo di maturità tecnica. Al termine del secondo, del terzo e del quarto anno, su giudizio conforme del consiglio di classe che tiene conto del curricolo seguito e del profitto dell'allievo, l'istituto conferisce un attestato, che costituisce anche titolo all'ammissione ai corsi di cui al precedente , primo comma. Agli allievi che non conseguono l'attestato di cui al precedente comma il consiglio di classe può egualmente concedere la promozione alla classe successiva, indicando le attività integrative necessarie sia al conseguimento ritardato dell'attestato stesso, sia alla proficua frequenza della classe medesima. Modalità particolari per il recupero degli alunni riprovati saranno stabilite dal comitato scientifico-didattico di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;935#art-4

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