Art. 6

In vigore dal 10 ago 1974
I datori di lavoro operanti nella provincia di Bolzano che intendano avvalersi della facoltà di richiesta nominativa, nei casi in cui tale facoltà è ammessa dall'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono tenuti ad assumere lavoratori residenti nella provincia. In caso di indisponibilità di lavoratori residenti nella provincia di cui all'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è ammessa la richiesta nominativa per lavoratori iscritti nelle liste di altre province.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;280#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo