Art. 8
In vigore dal 10 ago 1974
I lavoratori che chiedono la iscrizione nelle liste di collocamento della provincia di Bolzano, ai sensi ed agli effetti dell' della legge 10 febbraio 1961, n. 5, saranno avviati al lavoro dopo che sia stato soddisfatto il diritto di precedenza dei lavoratori residenti nella provincia.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;280#art-8