Art. 2

In vigore dal 10 ago 1974
Le commissioni comunali istituite con legge provinciale ai sensi dell', punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, eserciteranno le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché il controllo di legittimità sugli atti delle sezioni zonali, comunali e frazionali di collocamento concernenti l'avviamento al lavoro su richieste numeriche o nominative di manodopera. Avverso le deliberazioni delle commissioni di cui al precedente comma è ammesso ricorso alla competente commissione provinciale di collocamento.
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