Art. 1
In vigore dal 10 ago 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentite la commissione paritetica e la commissione speciale per le norme di attuazione previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano nei limiti indicati dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;280#art-1