Art. 1

In vigore dal 10 ago 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentite la commissione paritetica e la commissione speciale per le norme di attuazione previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano nei limiti indicati dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;280#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo