Art. 5

In vigore dal 10 ago 1974
Ai fini del diritto di precedenza nel collocamento al lavoro previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i lavoratori residenti nella provincia di Bolzano precedono gli altri lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in tutti i casi di avviamento al lavoro disciplinato da leggi. Fermo il diritto di precedenza al lavoro per i residenti, nella provincia di Bolzano i datori di lavoro non sono tenuti ad assumere i lavoratori dei quali abbiano bisogno tra quelli iscritti nelle liste di collocamento, se destinati ad aziende rurali con non più di 6 dipendenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;280#art-5

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