Art. 7
In vigore dal 10 ago 1974
I lavoratori che si trasferiscono anagraficamente in provincia di Bolzano, perdono l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento eventualmente maturata nella provincia di provenienza.
I lavoratori di cui al comma precedente acquistano lo stesso diritto di precedenza dei cittadini residenti nella provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;280#art-7