Art. 9

In vigore dal 10 ago 1974
Fino a quando le province non avranno provveduto ad istituire con proprie leggi le commissioni di cui ai precedenti rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1974 LEONE RUMOR - BERTOLDI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Vistoe registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1974 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 70. - CORAZZINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;280#art-9

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