Art. 9 ter

In vigore dal 3 nov 1995
1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell' del presente decreto è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e i presidenti delle rispettive giunte provinciali tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-22;280#art-9-ter

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