Titolo VI
Art. 94
Tredicesima mensilità
In vigore dal 24 mag 1974
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all' della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081.
Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la tredicesima mensilità si riferisce, questa è dovuta, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1 dicembre oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.
La tredicesima mensilità non è dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate mensilità aggiuntive allo stipendio annuo o quando quest'ultimo sia corrisposto in un numero di mensilità superiore a dodici.
Per il personale militare al quale è applicabile l', il rateo della tredicesima mensilità è calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso è sospeso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-94