Titolo VI

Art. 98

Quote di aggiunta di famiglia

In vigore dal 24 mag 1974
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno di detti familiari, secondo le disposizioni in vigore per il personale in servizio. La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il genitore la quota di aggiunta di famiglia. Al titolare di più pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta. La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti del pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della quale percepisca le quote suddette o gli assegni familiari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-98

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