Titolo VI
Art. 101
Assegno complementare
In vigore dal 15 feb 1980
Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, hanno diritto a un assegno complementare, non riversibile, nella misura unica di L. 444.000 annue.
Note all'articolo
- La L. 26 gennaio 1980, n.9, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari e' soppresso l'assegno complementare di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-101