Titolo VI
Art. 100
Assegno di superinvalidità
In vigore dal 22 mag 1984
Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidità, non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:
1) lettera A.............. L. 7.200.000
2) lettera A-bis............ L. 6.480.000
3) lettera B.............. L. 5.760.000
4) lettera C...............L. 5.040.000
5) lettera D...............L. 4.320.000
6) lettera E...............L. 3.600.000
7) lettera F...............L. 2.880.000
8) lettera G.............. L. 2.160.000
9) lettera H...............L. 1.440.000
Note all'articolo
- La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che gli importi degli assegni di superinvalidita' sono fissati nelle seguenti misure dal 1 gennaio 1979.
- La L. 2 maggio 1984, n.111 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che gli importi degli assegni di superinvalidita' non reversibili, previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati nelle misure annue sopra descritte dal 1 gennaio 1984.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-100