Titolo VI

Art. 102

Assegno di incollocamento

In vigore dal 15 feb 1980
I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue. L'assegno di cui sopra è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra.

Note all'articolo

  • La L. 26 gennaio 1980, n.9, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari e' soppresso l'assegno di incollocamento di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-102

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