Titolo VI
Art. 97
Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri
In vigore dal 4 giu 1992
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa, non competono la tredicesima mensilità e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita.
Qualora, però, l'importo della tredicesima mensilità relativa alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilità della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 27 maggio 1992, n.232 (in G.U. 1a s.s. 03/06/1992, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo 99, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilita'".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-97