Titolo VI

Art. 105

Non cumulabilità

In vigore dal 24 mag 1974
L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro nè con l'assegno di incollocabilità nè con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-105

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