Titolo VI
Art. 110
Assegno speciale annuo
In vigore dal 28 ago 1975
Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L.
1.200.000.
Note all'articolo
- La L. 25 luglio 1975, n.361, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno speciale annuo non riversibile previsto dall'articolo 110 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1974, n. 168, e' stabilito nelle seguenti misure annue: tabella E - lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.840.000 tabella E - lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.100.000 tabella E - lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.380.000 tabella E - lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.116.000 tabella E - lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.020.000 tabella E - lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . L. 870.000 tabella E - lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . L. 720.000 tabella E - lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . L. 583.200 prima categoria senza assegno di superinvalidita . . L. 324.000" Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonche' l'aumento dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1 gennaio 1975".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-110