Titolo VI
Art. 108
Assegno di cura
In vigore dal 24 mag 1974
A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è attribuito un assegno di cura non riversibile nella misura di annue L. 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue L. 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-108