Titolo VI

Art. 109

Assegno per cumulo di infermità

In vigore dal 28 ago 1975
Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano altre infermità o lesioni, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata nella tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, una invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore alla metà nè inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità o lesioni coesistenti, tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità. Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità o lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria. Ove con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano infermità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F.

Note all'articolo

  • La L. 25 luglio 1975, n.361, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la tabella F, relativa all'assegno di cumulo per infermita', di cui all'articolo 109 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituita dalla seguente tabella: TABELLA F ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA' Natura del cumulo Annuo Per due superinvalidita contemplate nelle lettere A, A-bis e B........................................ L. 3.960.000 Per due superinvalidita di cui una contemplata nel le lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E.................................. " 3.000.000 Per due superinvalidita di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E............................................. " 1.620.000 Per due altre superinvalidita contemplate nella ta- bella E.......................................... " 1.200.000 Per una seconda infermita della 1ª categoria della tabella A........................................ " 840.000 Per una seconda infermita della 2ª categoria della tabella A........................................ " 510.000 Per una seconda infermita della 3ª categoria della tabella A........................................ " 456.000 Per una seconda infermita della 4ª categoria della tabella A........................................ " 402.000 Per una seconda infermita della 5ª categoria della tabella A......................................... " 348.000 Per una seconda infermita della 6ª categoria della tabella A......................................... " 294.000 Per una seconda infermita della 7ª categoria della tabella A......................................... " 240.000 Per una seconda infermita della 8ª categoria della tabella A......................................... " 174.000 Ha inoltre disposto (con l'art.7, comma 1) che "I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonche' l'aumento dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1 gennaio 1975".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-109

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