Capo II
Art. 58
Non cumulabilità delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio
In vigore dal 24 mag 1974
Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermità, per non idoneità agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attività.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-58