Capo II

Art. 62

Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa Italia e dell'ordine di Malta

In vigore dal 24 mag 1974
Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce rossa italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, di cui all', lettere b), c) e d), si osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle categorie del congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo. Il cappellano militare collocato in congedo perché rivestito della dignità vescovile ha diritto alla pensione prevista per ufficiale che cessa dal servizio permanente per età.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-62

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