Titolo IV

Art. 65

Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio

In vigore dal 24 mag 1974
Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile di cui all', salvo quanto disposto nell'articolo seguente. Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo nè superiore a otto decimi della base stessa in caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a una rendita di inabilità in base alle norme vigenti in materia, la pensione privilegiata è diminuita di una somma pari alla rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non può essere inferiore a quella normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le disposizioni dell'. Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia femminile, il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari, se più favorevoli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-65

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