Titolo IIICapo I

Art. 44

Misura del trattamento normale

In vigore dal 24 mag 1974
La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile. L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-44

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