Titolo IIICapo I

Art. 49

Personale già in servizio nel territorio di Trieste

In vigore dal 24 mag 1974
Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste, trattenuto ai sensi del primo e del secondo comma dell' della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che all'atto del collocamento a riposo per i limiti di età abbia prestato almeno dieci anni di servizio effettivo, senza aver raggiunto l'anzianità prevista dal primo comma dell', ha diritto alla pensione normale come se avesse prestato quindici anni di servizio effettivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-49

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