Titolo III›Capo I
Art. 47
Personale scolastico
In vigore dal 24 mag 1974
Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore settimanali, e commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-47