Capo II

Art. 52

Diritto al trattamento normale

In vigore dal 24 mag 1974
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo. Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente. L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo. Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo. All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purchè abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo. Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa rifusione della indennità per una volta tanto precedentemente percepita. Si applicano le disposizioni richiamate dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-52

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