Titolo IIICapo I

Art. 48

Dipendenti civili affetti da tubercolosi

In vigore dal 24 mag 1974
Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermità tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, ha diritto alla pensione normale se ha maturato un'anzianità di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di guerra. Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli eventuali periodi di studio e degli altri periodi previsti dall', riscattati dall'interessato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-48

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