Titolo IV
Art. 66
Misura della pensione privilegiata degli operai
In vigore dal 24 mag 1974
La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari a quella normale calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere inferiore al 44 per cento nè superiore all'80 per cento della base pensionabile.
Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto dalle norme di legge in materia di infortuni sul lavoro, è data facoltà all'interessato di optare per l'indennità di infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per la pensione privilegiata con esclusione del diritto al trattamento infortunistico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-66